Ma che sono questi PIR ?

Non avrei voluto parlare di questo argomento ma oramai le principali città d’Italia, Rimini inclusa, sono tappezzate di manifesti tricolore che inneggiano all’Italia ed ai benefici di investire sull’Italia. Non ne avrei voluto parlare perchè credo sia ancora presto, mancando i regolamenti ufficiali ed per altri motivi che poi elencherò. Ma la battage pubblicitaria e la curiosità delle persone meritano un primo approfondimento su questi PIR. Come sempre partiamo dalla legge che li ha costituiti e dunque fatti nascere.

“La legge di stabilità 2017 al Capo II prevede le misure per gli investimenti e l’articolo 18, commi 11-25, stabilisce un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine. I piani individuali di risparmio (c.d. PIR), per beneficiare dell’esenzione, devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire
nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le Pmi, nei limiti di 30mila euro all’anno e di 150mila euro nel quinquennio. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.

Il comma 12 contiene la definizione di piano di risparmio a lungo termine: tali piani si costituiscono mediante la destinazione di somme o valori con lo scopo di effettuare investimenti qualificati (indicati nel comma 13) mediante l’apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, con opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, instaurato con operatori professionali.Gli operatori professionali presso i quali possono essere costituiti i PIR sono gli intermediari abilitati e le imprese di assicurazioni residenti. Il conferimento di valori nel piano è considerato cessione a titolo oneroso e l’intermediario applica l’imposta secondo le modalità indicate dalla norma che disciplina l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza
o altro reddito diverso realizzato (articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997).

Il comma 13 prevede che in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Il comma 14 dispone che non più del 10 per cento delle somme o valori destinati nel piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti.

Il comma 15 prevede che le somme conferite nel piano possano essere investite anche in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che investono per almeno il 70 per cento dell’attivo in strumenti finanziari indicati nel comma 13 e che rispettano le condizioni poste al comma 14.

Il comma 17 richiede che gli strumenti finanziari in cui è investito il piano siano detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni: il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti gestori entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti gestori recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari ammessi entro 30 giorni dal rimborso Il comma 20 prevede che le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari detenuti nel piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell’ambito del piano stesso sottoposte a tassazione secondo quanto stabilito ai precedenti commi 17 e 18 a partire dal medesimo periodo d’imposta e non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello del realizzo nell’ambito di un altro rapporto, di cui sia titolare la medesima persona fisica, con opzione per il regime del risparmio amministrato, ovvero possono essere portati in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate (articolo 68, comma 5, del TUIR).

Il comma 21 stabilisce, inoltre, che, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla stessa categoria, si considerano ceduti prima gli strumenti acquistati per primi, e che si considera come costo d’acquisto il costo medio ponderato dell’anno di acquisto.

Il comma 22 prevede che il trasferimento di un piano di risparmio a lungo termine da un intermediario ad un altro non rileva ai fini del computo del periodo minimo di detenzione.

Il comma 23 prevede che ciascuna persona fisica non può aprire più di un piano di risparmio a lungo termine e che ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano, all’atto dell’incarico, devono acquisire un’autocertificazione, da parte del titolare, con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.

Il comma 25 prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano.

La relazione governativa afferma che l’intervento normativo in esame nasce dall’esigenza di prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale italiano.
L’obiettivo è, in particolare, quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario.
Il bilanciamento tra gli obiettivi di politica economica e quelli di tutela del risparmiatore viene realizzata subordinando l’incentivo fiscale alla creazione di un “contenitore” fiscale, denominato piano, idoneo ad accogliere tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato retail purché l’insieme di tali strumenti sia posseduto per un determinato periodo di tempo e sia “assemblato” seguendo criteri predeterminati. In particolare viene previsto che almeno una parte delle risorse investite sia destinato a società italiane ed europee con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle rilevanti ai fini del FTSE MIB o altri indici equivalenti. Il riferimento a tali indici ha lo scopo di focalizzare l’agevolazione fiscale sul risparmio che confluisce negli strumenti finanziari
meno liquidi. Ma al momento, nonostante questa possibilità sia prevista dalla normativa, non è praticamente possibile il fai da te. Se in banca chiedete di crearvi un conto titoli che vi consenta di usufruire della nuova normativa sui PIR sui titoli che volete acquistare direttamente rispettando i requisiti previsti, vi ascolteranno come un marziano.

Ora proviamo a fare una sintesi del testo di legge indicando i pro ed i contro di un investimento in PIR.

Certamente il vantaggio più interessante è l’esenzione dalle tasse dei guadagni in conto capitale e cedolare. Ed in un paese in cui la tassazione delle rendite finanziarie è al 26% il discorso si fa interessante. Se facciamo l’esempio di 10.000 euro investito ad un tasso medio annuo del 5% per la durata di 5 anni avremmo a scadenza un montante di 12.762 euro. Sui 2762 euro di guadagno avremmo un risparmio fiscale di 718 euro.

L’esenzione dalle tasse di successione dell’importo investito nei PIR si rivela un altro vantaggio importante in caso di passaggio a miglior vita. Oggi infatti c’è una franchigia di un milione per beneficiario in caso di morte ma  si sta parlando da tempo in parlamento di abbassare tale franchigia ed aumentare le aliquote.

Per contro, la concentrazione dell’investimento in Europa ma ancor più in Italia ci può fare cadere nella trappola dell’ “home bias” ovvero di investire domestico rinunciando ad una diversificazione maggiore e ad un portafoglio meno rischioso per avere un vantaggio fiscale. La soluzione per ovviare a questo problema è dosarlo nei portafogli e pesarlo equamente in base  al rischio che ha.

Un’altra considerazione da fare è rappresentata dal fatto che investe una buona parte del portafoglio (il 30% del 70%) in strumenti spesso non quotati ho quotati in mercati a bassi scambi e dunque meno liquidi e più volatili.
Svantaggioso potrebbe apparire anche il vincolo a cui dobbiamo sottostare per avere il vantaggio fiscale rendendo l’investimento meno flessibile e liquidabile  rispetto ad un altro. Ma si sa che il governo ragiona con il bastone e la carota.

Insomma, l’investimento nei PIR andrebbe valutato non guardando solo al presunto beneficio fiscale ma soprattutto al proprio profilo di rischio, al proprio orizzonte temporale, alla propria asset allocation e al patrimonio posseduto oltre che al TER (Total Expense Ratio, ovvero il costo complessivo annuale del fondo) del PIR. Tutti gli organismi di investimento collettivo del risparmio si stanno buttando a pesce nel business ma i gestori veramente bravi sull’azionario italiano e sulle small e medium cap sono molto pochi. Infatti se si analizzano in base al track record dei risultati conseguiti confrontati con il benchmark, non sono una popolazione così numerosa come il numero di prodotti PIR che si stanno affollando sul mercato. Occorre quindi fare una selezione molto accurata anche perchè non sarà possibile trasferire il PIR in quello di un altro gestore una volta acquistato se non andrà bene. A tal proposito, ricordo che l’intermediario aprirà un dossier PIR dedicato ed una volta aperto non potrò aprirne un altro presso un altro intermediario. Per cui molto meglio utilizzare un intermediario che abbia la più amplia offerta possibile di gestori in modo da poter fare una scelta avveduta.

Ultimo, ma non meno importante, la scelta del momento in cui aprire il PIR. Diciamo che se è completamente azionario, sarebbe corretto impostare dei piani di accumulo per 5 anni in modo da non incorrere nel rischio di sbagliare timing d’ingresso. E a tal proposito inserirò qui sotto il grafico dell’indice Italiano più rappresentativo, il FTSE MIB e l’indice delle piccole medie imprese FTSE mid cap. Forse non è un caso che quest’ultimo da qualche mese a questa parte stia sovraperformando l’indice large cap in modo sempre più evidente. Forse i gestori si vedono arrivare fiumi di denaro dagli intermediari e comprano azioni di piccole medie società contribuendo a far crescere i prezzi indipendentemente dai fondamentali ? Non saprei, ma probabilmente fare piani quinquennali frazionando l’importo complessivo annualmente è la scelta che il buon padre di famiglia è chiamato a fare !

Informazioni su gianlucabati

Consulente finanziario Finecobank
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